Dopo gli USA anche in Europa, Italia compresa, si stanno diffondendo i ristoranti cosiddetti “childfree“, ossia locali in cui non è consentito l’accesso ai minori d’età.

Ma un simile divieto è legittimo?

Non è semplice venire a capo di tale domanda visto che non sussiste una disciplina ad hoc.

La sola normativa di riferimento è rappresentata dal ‘Regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza’‘, approvato con il Regio Decreto n. 773 del 1931, il cui art. 187 recita testualmente: “Salvo quanto dispongono gli artt. 689 e 691 del codice penale, gli esercenti non possono senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo”.

Tale disposizione prevede che coloro che esercitano attività di bar, alberghi,  pensioni, ristoranti, quindi in pubblici esercizi, come definiti dalla legge 25 agosto 1991, n.287, devono astenersi dal somministrare bevande alcoliche a minori, infermi di mente o persone in stato di manifesta ubriachezza.

Al di fuori di tali ipotesi, l’esercente di tali attività non può negare il servizio a colui che ne paga il prezzo, se non a fronte di un legittimo motivo, tale non potendosi considerare in quanto discriminatorio, il rifiuto basato sulla sola base dell’età anagrafica del richiedente, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra 516,00 e 3098,00 euro. (art. 221 bis primo comma del TULPS).

Ne consegue che l’eventuale rifiuto del servizio ad una famiglia con bambini di per sé non ha rilevanza penale ma rappresenta un illecito amministrativo sanzionato dal nostro ordinamento ove gli esclusi per tale motivo dimostrino che il rifiuto ad entrare opposto dal titolare del locale fosse discriminatorio in quanto fondato sulla sola età dei minori.

Non può infatti costituire legittimo motivo il rifiuto a priori di fare accedere i bambini perché non è lecito presumere che disturbino la clientela.

Diverso è il caso dell’allontanamento legittimo dal locale di un cliente, anche minore d’età, se reca disturbo oltre la normale tollerabilità o assuma comportamenti pericolosi per altri clienti, atteso l’obbligo del ristoratore di tutelare e garantire l’incolumità dei propri ospiti.

Autore: acenacondiritto 


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