Strategie legali contro le Recensioni Dannose

Nell’attuale era digitale la pubblicazione di una notizia o di un commento on line o di un post su social network che si riveli inveritiero o denigratorio nei confronti di un’attività commerciale produce indiscutibilmente un effetto gravemente lesivo per la sua reputazione, potendo raggiungere un numero
pressoché indeterminato di persone. Per questa ragione diventa fondamentale per quell’attività conoscere gli strumenti che la legge gli mette a disposizione per tutelarsi. In particolare, in tale eventualità il soggetto leso può agire nei confronti del responsabile in sede penale, tramite querela entro tre mesi dal fatto costituente reato, e costituirsi parte civile nel relativo procedimento per ottenere il risarcimento del danno sofferto, ovvero promuovere separata azione civile: non essendo obbligato a sporgere querela per avviare quest’ultima azione.
È bene sul punto precisare che qualora vi siano pericoli di aggravamento delle conseguenze dannose della diffamazione, che non consentono di attendere l’esito del procedimento penale, la vittima di diffamazione potrà chiedere al Giudice il sequestro preventivo del portale o della piattaforma social su cui è stato pubblicato il contenuto diffamatorio se l’host non provvede alla sua spontanea eliminazione
(v. sul punto Cass. Pen. V sez., 15.05.2018, n° 21521).
Allo stesso modo anche in sede civile il Giudice, su richiesta della parte danneggiata, potrebbe emettere nei confronti dell’host in sede di urgenza (art. 700 Codice procedura civile) un provvedimento con cui dispone la cancellazione del contenuto diffamante.
Accertata la responsabilità dell’autore del reato il Giudice, sulla base di elementi quali la gravità, la rilevanza, la diffusione, la persistenza in rete del commento diffamatorio, lo condanna al risarcimento:

  • del danno di natura patrimoniale, da valutarsi in termini di perdita di guadagni o di opportunità lavorative, da dimostrarsi attraverso una documentata riduzione reddituale o tramite testimonianze relative alla perdita di occasioni di business;
  • del danno non patrimoniale, con riferimento al turbamento psico-fisico della vittima, oltre al danno all’immagine e alla reputazione.

In tema di accertamento della responsabilità occorre dare atto che sulla base di una recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 7358/2024 del 19 febbraio, ai fini dell’individuazione dell’autore della condotta diffamatoria è sufficiente per la parte danneggiata effettuare uno screenshot della pagina internet o social sul quale il contenuto è apparso o pubblicato così dimostrando, quindi sulla sola base di elementi logici (come anche il motivo alla base della pubblicazione , la relazione tra le parti…), che quella pagina è riconducibile al danneggiante: non è più necessaria l’individuazione dell’indirizzo IP dell’autore del contenuto.
Autore: acenacondiritto
3Bonmenu offre spazio alla buona cucina e consiglia un patrimonio di locali selezionati.
Scopri i più vicini a te, clicca su www.3bonmenu.com