A far data dal 13 dicembre 2014 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 1169/2011 che ha introdotto l’obbligo di indicare nelle etichette alimentari la presenza di ingredienti che possono causare allergie.

L’Allegato II, del medesimo Regolamento, individua 14 allergeni principali impiegati negli alimenti ed in particolare;

  1. Cereali contenenti glutine.
  2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.
  3. Uova e prodotti a base di uova.
  4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne: gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi; gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.
  5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.
  6. Soia e prodotti a base di soia.
  7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio).
  8. Frutta a guscio.
  9. Sedano e prodotti a base di sedano.
  10. Senape e prodotti a base di senape.
  11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
  12. Anidride Solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2.
  13. Lupini e prodotti a base di lupini.
  14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.

In forza del medesimo provvedimento costituisce obbligo per il ristoratore e, in generale, per ogni altro soggetto che somministra alimenti per il consumo deve offrire all’utente finale tutte le informazioni su eventuali allergeni presenti in tali alimenti, così come elencati nel suddetto allegato II del regolamento (UE) n 1169/2011.

 

Come deve essere assolto tale obbligo?

 

Tale obbligo verrà assolto tramite specifiche informazioni, in via alternativa, sul menù, su appositi registri o cartelli, o ricorrendo sistemi elettronici, tecnologici o informatici (ad es. QR code), ricorrendo a formule tipo quali “le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio”; per qualsiasi informazioni su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio”.

 

In ogni caso tali informazioni devono essere fornite tramite idonea documentazione scritta resa accessibile all’utente finale.

Sotto il profilo sanzionatorio, in attuazione del Regolamento 1169/2011, il D. Lgs. 231/2017, entrato in vigore il 9 maggio 2018, prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro nel caso di mancata indicazione degli allergeni ed una sanzione compresa tra 1.000 euro a 8.000 euro nell’ipotesi di indicazione con modi differenti da quelli normativamente previsti.

Autore: acenacondiritto 

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