L’analisi della questione parte necessariamente da un dato.

L’articolo 187 del Regolamento per l’esecuzione del TULPS (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) prevede espressamente quanto segue: “… Salvo quanto dispongono gli artt. 689 e 691 del codice penale – che impongono rispettivamente di rifiutare la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni, agli infermi di mente, a coloro che sono in stato di deficienza psichica per altra
infermità e a coloro che si trovano in stato di manifesta ubriachezza – gli esercenti non possono senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo”.

Pertanto, nessun esercente di un pubblico esercizio, come un bar o un ristorante, può rifiutarsi di offrire il servizio richiesto dietro pagamento del relativo prezzo se non in presenza di un motivo lecito non potendosi valutare come tale, come è evidente, la condizione di disabilità del cliente.

Rimane aperto il tema dell’accessibilità dei luoghi (anche bar e ristoranti) a chi ha una disabilità, ovvero può un locale non essere accessibile ai disabili e non fare nulla per adeguare i suoi spazi?

Occorre innanzitutto distinguere tra un locale di nuova realizzazione, e allora si parla di accessibilità tramite realizzazione di nuovi spazi, inclusi i servizi igienici, di cui fruire in autonomia e sicurezza, e altro già esistente per cui si applica il concetto di adeguamento ovvero di intervento per renderlo utilizzabile anche a persone con disabilità.

Ciò posto la normativa che stabilisce l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture private aperte al pubblico (e quindi anche i ristoranti e i bar) è la legge 104/92 il cui articolo 24 rimanda al DL 236/89.

In particolare, esclusi i locali dove non è previsto il servizio al tavolo, gli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande con almeno 80 posti a sedere devono avere due bagni distinti per sesso, uno dei quali può essere adibito a bagno per disabili.

Quest’ultimo deve possedere alcune specifiche di carattere tecnico in base al citato DL, specifiche che devono essere garantite anche nell’ipotesi di modifica di destinazione d’uso per la quale è necessaria la dichiarazione di conformità ed il certificato di agibilità e di abitabilità.

La mancata osservanza di tale disciplina, in base alla citata legge 104, comporta la dichiarazione di inagibilità ed inabitabilità dell’intero edificio aperto al pubblico non accessibile o non utilizzabile da parte di una persona disabile, con responsabilità di professionisti e tecnici coinvolti.

Deroghe sono previste per i locali che si trovano nei centri storici i cui titolari (proprietari o conduttori nel caso di locazione) possono chiedere ai competenti uffici comunali di essere esonerati dall’obbligo dei servizi per disabili in presenza di impedimenti strutturali per la loro realizzazione con le caratteristiche sopra descritte.

Infine, occorre dare atto la legge di bilancio 2022 ha previsto una detrazione d’imposta in misura pari al 75% delle spese documentate sostenute nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022 per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti.

Autore: acenacondiritto 

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