
Si può vietare l’ingresso nei ristoranti per l’abbigliamento o l’orientamento politico?
Vediamo cosa dice la legge.
La più recente cronaca online ha riportato alcuni episodi piuttosto curiosi in cui titolari di attività di bar, ristorante, o in genere attività di somministrazione alimentare hanno rifiutato il servizio o hanno espresso il proposito di rifiutarlo a clienti sulla base del loro orientamento politico o abbigliamento, come nel caso riferito da una nota attrice e conduttrice italiana che sarebbe stata respinta all’ingresso di un ristorante in quanto vestiva una tuta ritenuta inadeguata dal titolare.
Da ciò emerge chiaramente un quesito. Tale condotta può dirsi legittima?
La risposta parte necessariamente da un dato normativo.
Il Regolamento di esecuzione del TULPS (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) prevede espressamente all’art. 187 che “… Salvo quanto dispongono gli artt. 689 – somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente – e 691 del codice penale – somministrazione di bevande alcooliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza -, gli esercenti non possono senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo”.
Se il rifiuto di servire un cliente non è legittimo, può essere una contravvenzione il cui importo va da 516 a 3.098 euro.
In linea generale si può affermare che per effetto di detta norma in mancanza di un motivo legittimo non è possibile rifiutare il servizio richiesto dal cliente.
Venendo nello specifico al pensiero politico è del tutto evidente che in applicazione di detta norma nessun esercente di un pubblico esercizio, come un bar o un ristorante, può rifiutarsi di offrire il servizio richiesto dietro pagamento del relativo prezzo se non in presenza di un motivo lecito tra cui, come è evidente, non può essere inclusa tale argomentazione.
Quanto alla pretesa inadeguatezza dell’outfit del cliente, posto che il motivo ex art. 187 del citato Regolamento non è ad oggi in alcun modo definito, rimane la necessità di verificare se il vestiario inadeguato può rientrare o meno in tale concetto.
In linea generale, fermi restando i limiti del decoro e del buoncostume, l’abbigliamento dell’avventore non può costituire legittimo motivo in forza del quale è consentito inibirgli l’ingresso, risultando altrimenti tale rifiuto esclusivamente discriminatorio.
Resta tuttavia facoltà del titolare del locale, in base a generali principi di libertà organizzativa e di iniziativa economica garantita dall’art. 41 della Costituzione, stabilire limitazioni all’ingresso a clienti il cui abbigliamento non è ritenuto adeguato in relazione alla tipologia e all’immagine che lo stesso titolare vuole dare al proprio locale, a maggior ragione nelle ipotesi in cui la necessità di un determinato dress code quale condizione per accedere (es. serata con abito lungo per le signore) venga indicata all’entrata del locale o comunicata preventivamente con adeguati strumenti informativi.
Al di fuori di tali ipotesi, esclusioni o restrizioni all’ingresso che nulla hanno a che fare con la libertà d’organizzazione interna all’attività non possono valutarsi come “legittimo motivo” per rifiutare l’accesso e il servizio.
3Bonmenu offre spazio alla buona cucina e consiglia un patrimonio di locali selezionati.
Scopri i più vicini a te, clicca su www.3bonmenu.com