Dal punto di vista legale un cane o altro animale da compagnia può accedere ad un locale bar, ristorante?

E se sì con quali regole?

Sul punto preliminare è la distinzione tra luoghi pubblici, ossia di proprietà  demaniale, accessibili al pubblico (ad esempio gli uffici, edifici pubblici) e luoghi aperti al pubblico, ossia con ingresso al pubblico, come bar, ristoranti, ma di proprietà privata che fissa regole e limiti.

A livello nazionale vige il Regolamento di Polizia veterinaria approvato con  D.P.R. n. 320/1954 in forza del quale gli animali domestici possono essere condotti nei luoghi aperti al pubblico solo con guinzaglio e museruola.

Ma ciò non si traduce in un obbligo per il barista o il ristoratore di consentire l’accesso alla propria attività.

Nel corso degli anni si sono sovrapposte al predetto regolamento delibere e ordinanze adottate dagli Enti locali che, in maniera talvolta disomogenea, hanno permesso o inibito l’ingresso dei cani nei luoghi pubblici e in quelli aperti al pubblico.

Nel tentativo di superare questa situazione, nel 2013 il Ministero della Salute ha validato il regolamento generale redatto dalla Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE) che ha richiamato il Regolamento n. 852/2004/CE sull’igiene alimentare allo scopo di far osservare le norme igienico-sanitarie all’interno di luoghi dove si svolge attività di somministrazione alimentare.

Tale regolamento prevede che l’accesso a cani e ad animali domestici in bar e ristoranti è consentito nelle zone di consumazione dei pasti a condizione che siano muniti di guinzaglio e museruola, per evitare situazioni di pericolo o disturbo ai lavoratori e ad altri clienti, escluso in ogni caso, per evitare contaminazioni, l’accesso nelle cucine o altre zone dedicate alla conservazione, al trattamento degli alimenti o alla preparazione dei piatti.

In seguito con nota n. 11359 del 27/03/2017 il Ministero della Salute ha stabilito che l’ingresso degli animali nei ristoranti è consentito nel rispetto di alcune condizioni:

i) l’animale domestico non deve stazionare e percorrere spazi in cui viene preparato, conservato e trattato il cibo;

ii) la permanenza degli animali all’interno dell’esercizio è limitata a spazi dedicati e adeguati alla loro accoglienza e permanenza.

Con successiva nota n. 23712 del 07/06/2017 lo stesso dicastero riconosce ai titolari di bar e ristoranti la libertà di far entrare i cani nel proprio locale, purché siano state predisposte adeguate misure di autocontrollo.

Così ricostruito il quadro normativo non può dirsi sussistente un divieto assoluto di ingresso ai cani e ad animali domestici in bar e ristoranti, in quanto spetta in ogni caso al titolare del singolo locale decidere se permettere o meno l’accesso, trattandosi, come detto, di proprietà privata aperta al pubblico.

Resta inteso che nel caso di ammissione devono essere applicate specifiche regole per le aree in cui vengono trattati alimenti e preparati pasti (inibite agli animali domestici); al contrario, in caso di diniego, sorge in capo al titolare l’obbligo di esporre all’ingresso, in posizione ben visibile, uno specifico avviso attraverso il quale comunicare che gli animali non sono ammessi.

È evidente che l’assunzione di tale decisione inevitabilmente produrrà effetti sul piano della relazione con la clientela in quanto è ragionevole ipotizzare che tra un locale pet friendly ed altro che non lo è il cliente con il proprio animale opterà per il primo, fermo restando il suo obbligo d’informarsi sulle regole applicate.

Autore: acenacondiritto 


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